{"id":3073,"date":"2017-10-05T09:54:44","date_gmt":"2017-10-05T08:54:44","guid":{"rendered":"https:\/\/mcamps.com\/?p=3073"},"modified":"2017-10-05T09:54:44","modified_gmt":"2017-10-05T08:54:44","slug":"asesor-de-seguridad-vs-evaluador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mcampsco-cp176.wordpresstemporal.com\/ita\/asesor-de-seguridad-vs-evaluador\/","title":{"rendered":"Valutatore di sicurezza VS Valutatore di sicurezza."},"content":{"rendered":"<p><strong>CONSULENTE DI SICUREZZA VS VALUTATORE DI SICUREZZA<\/strong> \u2013 Il <strong>Regolamento 1223\/2009<\/strong> relativa ai prodotti cosmetici introduce l'obbligo di fornire determinate informazioni, sottoposte a valutazione, al fine di garantirne la sicurezza d'uso. Per questo motivo, \u00e8 necessario disporre di determinati <strong>conoscenze tossicologiche<\/strong>, che ci consentano di stabilire i criteri ottimali per poter raccogliere e valutare tali informazioni. \u00c8 quindi opportuno disporre di una <strong>esperto<\/strong> che possa fornire consulenza sul suo contenuto e, se necessario, procedere alla sua valutazione.<\/p>\n<p>Nel nuovo regolamento sui prodotti cosmetici si fa riferimento a due soggetti: il primo \u2013 persona fisica o giuridica \u2013 \u00e8 il \u00ab<strong>Responsabile<\/strong>\u00ab, che garantir\u00e0 il rispetto dei requisiti pertinenti stabiliti nel suddetto regolamento. E la seconda \u2013 fisica \u2013 il \u00ab<strong>Valutatore di sicurezza<\/strong>\u00ab, incaricato di valutare la sicurezza del prodotto cosmetico sulla base delle informazioni fornite, conformemente alla parte A dell\u2019allegato I.<\/p>\n<p>A seguito della pubblicazione del regolamento, sono stati avviati numerosi forum di discussione al riguardo. In alcuni di essi si parla di \u00ab<strong>Consulente per la sicurezza<\/strong>\u00bb per riferirsi al \u00ab<strong>Valutatore di sicurezza<\/strong>\u00abUn consulente \u00e8 colui che fornisce consulenza, ovvero chi d\u00e0 consigli. Un valutatore, invece, \u00e8 colui che valuta, ovvero chi stima, apprezza o calcola il valore di qualcosa. In questo caso, si tratta della relazione sulla sicurezza di un prodotto cosmetico, presentata dal responsabile. \u00c8 probabile che la confusione tra consulente e valutatore possa avere origine da un errore nella traduzione del termine inglese <em>consulente<\/em> per consulente. In ogni caso, \u00e8 opportuno fare sempre riferimento al termine utilizzato nel testo del regolamento. Che non \u00e8 altro che quello di \u00abvalutatore\u00bb, quando ci si riferisce alla persona che valuta le informazioni di cui alla parte A dell\u2019allegato I.<\/p>\n<h4><strong>Che cos\u2019\u00e8, nel nostro caso, un consulente di sicurezza? <\/strong><\/h4>\n<p>Un consulente \u00e8 quella persona in grado di fornire consigli sulla strategia da seguire per gestire le informazioni che costituiranno il <strong>Rapporto sulla sicurezza<\/strong> di un prodotto cosmetico, prima della sua immissione sul mercato. Il <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:es:PDF\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Regolamento (CE) n. 1223\/2009 sui prodotti cosmetici<\/strong><\/a> ha introdotto una serie di requisiti, tra cui <strong>base tossicologica<\/strong>, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana. Ci\u00f2 ha rappresentato una novit\u00e0 nel mondo della cosmesi, che richiede una serie di conoscenze tecnico-tossicologiche. L\u2019acquisizione di tali conoscenze, a sua volta, richiede un certo periodo di formazione teorica e, soprattutto, pratica. Tale periodo sar\u00e0, in molti casi, superiore al termine previsto per l\u2019entrata in vigore a tutti gli effetti del regolamento. Per risolvere questo problema, il responsabile pu\u00f2 avvalersi dei servizi di un esperto che lo assista in tal senso.<\/p>\n<h4><strong>E chi \u00e8 il formulatore di un prodotto cosmetico?\u00a0<\/strong><\/h4>\n<p>Tradizionalmente, il formulatore ha svolto un ruolo fondamentale nell\u2019immissione sul mercato di un prodotto cosmetico. \u00c8 lui che, interpretando le linee guida della domanda, progetta il prodotto cosmetico, sempre nel rispetto dei criteri di sicurezza ed efficacia. Il formulatore conosce molto bene gli ingredienti utilizzati in cosmetica, le loro propriet\u00e0, le incompatibilit\u00e0 o i rischi che possono comportare. E infatti, sono stati progettati e utilizzati migliaia di prodotti cosmetici senza che, finora, abbiano costituito alcun problema sanitario. Uno dei due obiettivi del Regolamento \u00e8 quello di ottenere un <strong>elevato livello di tutela della salute umana<\/strong>. Per questo motivo, ha reso obbligatoria la raccolta di determinate informazioni relative alla sicurezza di un prodotto cosmetico e alla sua successiva valutazione.<\/p>\n<p>Sebbene il formulatore sia in grado di progettare un <strong>prodotto cosmetico sicuro<\/strong>, a volte, a causa della mancanza di conoscenze tecniche in materia di tossicologia, non \u00e8 in grado di stabilire criteri per la sua standardizzazione. In questo caso, un <strong>consigliere per la sicurezza<\/strong> pu\u00f2 rivelarsi molto utile per valutare la portata dei rischi potenziali e stabilire i criteri per la loro valutazione, sia sulla base di dati bibliografici sia attraverso la realizzazione di determinati studi.<\/p>\n<p>Possiamo porci la seguente domanda:<\/p>\n<h4><strong>La stessa persona pu\u00f2 ricoprire il ruolo sia di consulente che di valutatore? <\/strong><\/h4>\n<p>La risposta \u00e8 che non solo pu\u00f2, ma \u00e8 addirittura consigliabile che lo sia. Il valutatore deve possedere una vasta conoscenza tossicologica sull\u2019applicazione dei prodotti topici in generale e dei prodotti cosmetici in particolare. Inoltre, deve conoscere il regolamento. Per questo motivo, deve essere anche in grado di fornire consulenza sull\u2019adeguatezza delle informazioni necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana nell\u2019uso dei prodotti cosmetici.<\/p>\n<h4><strong>Conclusioni<\/strong><\/h4>\n<p>Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione di un regolamento sui cosmetici che ci obbliga a disporre di determinate informazioni, valutate, sulla sicurezza dei prodotti cosmetici \u2013 sia di quelli gi\u00e0 presenti sul mercato, sia di quelli che saranno commercializzati a partire dalla data della sua piena entrata in vigore \u2013, sarebbe consigliabile avvalersi di un esperto in grado di fornire consulenza su tali informazioni, o addirittura di fornirle direttamente, e di valutarle una volta raccolte.<\/p>\n<p>Desidera ulteriori informazioni sulla consulenza e sulla valutazione della sicurezza dei suoi prodotti cosmetici?\u00a0<a href=\"https:\/\/mcamps.com\/contacto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Non esitate a contattarci<\/a>\u00a0per chiedere il parere di un esperto.\u00a0<strong>La nostra proposta? Soluzioni!<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<ul>\n<li>Il\u00a0<strong>Opinione degli esperti<\/strong>\u00a0\u00e8 stato scritto nel 2012 per l'ex sito web di GTF M. Camps.  E coincideva con un contesto di dubbi sull'interpretazione del Regolamento (CE) n. 1223\/2009 sui prodotti cosmetici. Oggi questi temi sono ancora di grande attualit\u00e0 per il settore cosmetico.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ASESOR DE SEGURIDAD VS EVALUADOR DE SEGURIDAD &#8211; El Reglamento 1223\/2009 sobre productos cosm\u00e9ticos introduce la obligatoriedad de aportar determinada informaci\u00f3n, evaluada, para garantizar su seguridad de uso. Por ello, hay que tener determinados conocimientos toxicol\u00f3gicos, que nos permitan establecer los criterios \u00f3ptimos para poder recopilar y evaluar dicha informaci\u00f3n. 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