Il valutazione della qualità di un prodotto cosmetico Si tratta, in alcuni casi, di un processo necessario prima della commercializzazione. Per sapere quando è necessario valutare la qualità di un cosmetico, occorre comprendere gli articoli 20 e 21 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai prodotti cosmetici, relative alle caratteristiche del prodotto y sicurezza del prodotto, rispettivamente.
Tutti i prodotti cosmetici hanno una funzione prevista. Ma in determinate occasioni si presentano rivendicazioni specifiche che ne costituiscono un complemento. Ne sono un buon esempio l’ipoallergenicità, la non comedogenicità, la resistenza all’acqua o un determinato effetto che persiste per un certo periodo di tempo.
È necessario valutare tutte quelle richieste la cui mancata soddisfazione potrebbe comportare effetti indesiderati.È chiaro che, per questo motivo, potrebbero modificare il profilo di sicurezza del prodotto cosmetico. In questo contesto, sarà necessario valutare la qualità di un prodotto cosmetico. Ad esempio, nel caso di una crema solare che dichiara un fattore di protezione 30, il consumatore fa affidamento sulla veridicità di tale valore. Se il fattore fosse inferiore a quello dichiarato, la protezione in caso di una determinata esposizione sarebbe inferiore a quella indicata. Pertanto, le conseguenze di una sovraesposizione potrebbero essere attribuite alla falsità di determinate informazioni e non a un uso improprio del prodotto cosmetico. In questo caso, il fattore di protezione solare sarà verificato mediante uno studio sull’uomo.
Anche quelle richiederebbero degli studi richieste che indichino un’attività quantificabile. Ad esempio, una crema che dichiari di avere un effetto idratante per 24 ore dovrebbe essere sottoposta a una sperimentazione di efficacia sull’uomo, per verificare la fondatezza di tale affermazione. In questo caso, la violazione riguarderebbe maggiormente l’articolo 20 del regolamento piuttosto che quelli relativi alla sicurezza.
Maggiori informazioni sulla valutazione della qualità di un pProdotto cosmetico:
Qualsiasi prodotto cosmetico, entrando in contatto con le parti superficiali del corpo umano, ha un funzione prevista. Ad esempio: pulirle, proteggerle o mantenerle in buono stato. Queste affermazioni implicite relative alla funzione prevista derivano dall’attività riconosciuta delle sostanze o delle miscele che le compongono. Così, ad esempio, l’attività detergente dei tensioattivi è universalmente accettata ed è oggetto di un’ampia letteratura. Un prodotto cosmetico che contenga queste sostanze potrà ovviamente vantare un effetto detergente. E senza necessità di verificarlo con una sperimentazione sull’uomo. Un’altra cosa ben diversa è valutare la sicurezza d'uso.
Il quadro giuridico della valutazione della qualità: gli articoli 20 e 21 del regolamento
L'articolo 20 del regolamento fa riferimento alle indicazioni relative al prodotto. Al paragrafo 1, si precisa che non verranno attribuite caratteristiche o funzioni di cui il prodotto è sprovvisto. Questo articolo prevede la definizione, in futuro, di criteri comuni che giustifichino il ricorso alle rivendicazioni.
In ogni caso, c’è da sperare che tali criteri siano conformi alla regola generale secondo cui non è necessario verificare ciò che è già stato verificato. E infatti, alle formule quadro vengono attribuite evidenti proprietà, come ad esempio l’idratazione o l’igiene orale. È necessario condurre uno studio per verificare che un prodotto contenente un 20% di oli e cere e un 20% di determinati siliconi abbia un effetto idratante? Oppure… è necessario verificare l’effetto di rimozione della placca dentale di un dentifricio contenente il 55% di abrasivi? La risposta è no. Infatti, non dobbiamo esporre a nessun rischio, anche se minimo, ai soggetti che partecipano a questo studio per confermare un dato.
Oltre alle indicazioni relative alla funzione prevista, ad alcuni prodotti cosmetici vengono aggiunte indicazioni più specifiche, che richiedono un’analisi a parte. Questo tipo di indicazioni è solitamente associato a dati concreti e quantificabili, sui quali l’utente basa il proprio utilizzo. La la falsità di queste affermazioni può comportare sia la comparsa di effetti indesiderati -con cui violiamo le disposizioni del Regolamento in materia di sicurezza-, come la attribuzione di funzioni di cui il prodotto è sprovvisto (Articolo 21). In questo secondo caso, si potrebbe inoltre verificare una violazione della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti.
Facciamo due esempi…
- Immaginiamo di voler commercializzare una crema idratante per pelli sensibili che riporti la dicitura «ipoallergenica» sull’etichetta. Questa indicazione non implica l’assenza di reazioni allergiche durante l’uso. In realtà, indica una riduzione della probabilità che tali reazioni si verifichino. Il primo requisito, prima di avviare qualsiasi studio, è che nessuna sostanza o miscela contenga agenti allergenici noti. Una volta confermato ciò, è necessario condurre uno studio di ipoallergenicità sull’uomo. In questo modo, si verifica che non vi siano altre sostanze, solitamente impurità, con potenziale allergenico. La falsità di tale affermazione potrebbe causare effetti avversi indesiderati.
2. Supponiamo di voler commercializzare una crema idratante e di affermare che tale effetto si mantenga tra il 60% e l’80% per 24 ore dopo l’applicazione. Sulla base della sua composizione potremmo affermare l’effetto idratante. Tuttavia, la quantificazione, sia dell’effetto che della durata, dovrà essere verificata tramite uno studio sull’uomo. A tal fine, si ricorrerà a un metodo oggettivo: in questo caso, ad esempio, con misurazioni corneometriche. I saggi di questo tipo di studi non possono mai basarsi su valutazioni sensoriali soggettive del soggetto trattato.
In nessun caso si possono avanzare rivendicazioni che, pur essendo vere, si prestano a una interpretazione distorta. Ad esempio, se nella crema citata si affermasse un aumento dell’idratazione fino al 60%, potrebbe accadere che nello studio un solo soggetto presentasse tale valore. Mentre gli altri 29 soggetti del campione varierebbero tra il 20% e il 40%. L’affermazione non sarebbe falsa, ma la risposta di un solo individuo non è rappresentativa di un popolazione. E lLe rivendicazioni devono riguardare una parte significativa della stessa.
Conclusioni sulla valutazione della qualità di un prodotto cosmetico
La definizione di una strategia adeguata per lo sviluppo di un prodotto cosmetico, prima ancora di avviarne la realizzazione, è fondamentale per garantirne la fattibilità.
Hai ancora dei dubbi sulla valutazione della qualità di un prodotto cosmetico? Contattaci e ti forniremo la nostra consulenza. La nostra proposta: soluzioni!
- Il parere dell’esperto è stato redatto nel 2012 per il vecchio sito web di GTF M. Camps, in un contesto di dubbi riguardo all’interpretazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai prodotti cosmetici. Ad oggi, tali questioni continuano a rivestire grande rilevanza per il settore cosmetico.

